RLS

Titolo

Corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Destinatari

Coloro che ricoprono l’incarico di RLS secondo l’art. 47, comma 2 del D.lgs.n. 81/2008 che stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.lgs. 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.lgs. 81/2008, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione.

Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.lgs. 81/2008, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Obiettivi e Finalità

Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.lgs. 81/2008. Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

Normativa di riferimento

  • D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.;

  • Accordo Stato – Regioni n.221 del 21 dicembre 2011;

  • Accordo Stato – Regioni n.153 del 25 luglio 2012;

  • Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.

Requisiti di ammissione

Nessun requisito.

Durata e modalità

Il corso ha una durata di 32 ore e può essere svolto esclusivamente in aula.

DISCIPLINE E CONTENUTI

Modulo 1 – Principi costituzionali e civilistici

  • Le fonti del diritto;

  • Principi giuridici comunitari e nazionali;

  • Cenni di storia della sicurezza.

Valutazione

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula (esame finale) sulla base di test a risposta multipla.

Attestato Formativo

Rilasciato

Attestato di frequenza di “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Docenza

Docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.

Materiale didattico

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito.

Sede

Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, in una delle sedi più vicine dislocate sul territorio nazionale. È possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.


Additional Information


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