OGGETTO E FINALITA’
Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.
AMBITO DI GARANZIA PER LE PMI
Il Fondo garantisce qualsiasi operazione finanziaria – di qualsiasi durata – a favore di tutte le piccole e medie imprese del settore commercio, industria, turismo, servizi e artigianato.
CONDIZIONI DELLA GARANZIA
1. Garanzia gratuita e pari, al massimo, all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, all’80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero per le PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile;
2. Garanzia pari, al massimo, al 60% dell’operazione e, in caso di insolvenza, al 60% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero per le PMI ubicate nelle zone 87.3c) e nei restanti territori. In tali casi è anche previsto il pagamento di una commissione “una tantum”, variabile tra l’1% e lo 0,125% dell’importo garantito, a seconda della dimensione e dell’ubicazione dell’impresa, oltre che della tipologia dell’operazione finanziaria.
Nei casi 1) e 2), l’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 1.500.000,00 euro per un importo massimo ammissibile di 1.875.000,00 euro.
In tutti i casi sopra descritti, sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo (calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella riportata nelle Disposizioni Operative del Fondo), non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
VALUTAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria (cfr. Parte VI delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia). La normativa del Fondo prevede l’ abilitazione delle stesse Banche che fanno richiesta di garanzia a certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie, nelle seguenti fattispecie:
Microcredito
Per le operazioni finanziarie di importo ridotto (da 20.000 a 100.000 euro), se il finanziamento non è assistito da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative) e se l’impresa beneficiaria presenta un utile d’esercizio negli ultimi due anni, è prevista la possibilità che la Banca certifichi direttamente il merito di credito dell’impresa trasmettendo a MCC, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere delle condizioni sopra menzionate. Il ricorrere delle condizioni sulla base delle quali l’ammontare massimo delle operazioni è elevabile fino ad un massimo di 100.000, è attestato dalla stessa Banca con la richiesta di garanzia.
Alle operazioni rientranti nella categoria descritta è riconosciuta la priorità nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia.
Modello di calcolo per il Microcredito
Operazioni Semplificate
Anche per le operazioni cd “semplificate”, che beneficiano anch’esse della priorità nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia, la Banca può certificare il merito di credito dell’impresa beneficiaria. Ciò si verifica al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative;
b) l’impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo il sistema di scoring – La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori ottimali”, con il conseguente inserimento dell’impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3);
c) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 20% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
d) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
e) l’impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.
NATURA DELLA GARANZIA
La garanzia è
“a prima richiesta”,
esplicita
incondizionata
irrevocabile
ed ha effetto dalla data della sua concessione, o dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.
Ciò significa che la garanzia interviene anche se l’insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata e la Banca può rivalersi sul Fondo per gli importi garantiti dallo stesso, anziché continuare a perseguire l’impresa debitrice.
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
La Banca deve avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento dell’impresa debitrice, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca per i finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
Trascorsi 60 giorni e non oltre 120 giorni dall’intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte della PMI debitrice, la Banca può richiedere l’attivazione del Fondo.
Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, MCC liquida ai soggetti richiedenti l’importo garantito fino ad un massimo del 60% o 80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data della intimazione di pagamento (ammontare dell’esposizione comprensivo di rate insolute, debito residuo e interesse contrattuali e di mora).